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Ordinanza — n. 32036/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32036/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA NATALE nato a MESSINA il 04/12/1966 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 3 maggio 2016, nei confronti di Natale Ragusa, alla pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 577, comma 1, n. 4 e comma 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 577 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate e, comunque, inedite. 3.1. Il primo motivo attiene al giudizio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

Parole chiave

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lesione al piede prova insufficiente dell'aggravamento clinico lesioni personali causalità della lesione alla spalla lesione al polso nesso causale del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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art. 577 cod. pen
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 577 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA NATALE nato a MESSINA il 04/12/1966 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 3 maggio 2016, nei confronti di Natale Ragusa, alla pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 577, comma 1, n. 4 e comma 2, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. La condotta provocatoria della vittima risulterebbe, per il ricorrente, dalle dichiarazioni della persona offesa, acquisite con il consenso delle parti, sminuite dai giudici di merito in quanto reputate frutto dell'esigenza di alleggerire la posizione dell'imputato. Invece, si osserva che la vittima non ha mai sporto querela per i fatti per i quali si procede e che la sua attendibilità doveva essere vagliata più rigorosamente. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 577 cod. pen. Manca nel fascicolo processuale, documentazione attestante la durata delle lesioni dalla quale è derivata la procedibilità d'ufficio del reato (in quanto ritenute guaribili in un periodo superiore a venti giorni).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate e, comunque, inedite. 3.1. Il primo motivo attiene al giudizio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 ; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Peraltro, è stato rilevato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del gi ice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della personà, offes abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto.

Orbene, i giudici di merito si sono attestati nell'ambito di tale linea interpretativa, evidenziando la linearità della deposizione della persona offesa, tenendo conto, peraltro, dell'evoluzione dei rapporti con l'imputato, nonché dell'intervenuta riappacificazione tra le parti, circostanza che giustifica il contenuto della deposizione dibattimentale. Tanto, valutando anche la genericità della prospettata provocazione che avrebbe posto in essere la persona, nemmeno precisata, peraltro, nel motivo di ricorso. Infine, si deve rilevare che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. cit.). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto inedito e non formulato in sede di gravame. E' pacifico l'indirizzo di questa Corte secondo il quale (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940) non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Ca