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Ordinanza — n. 32035/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANNA nato a MESSINA il 13/10/1972 avverso l'ordinanza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Anna Lanza avverso la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 14 dicembre 2015, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa (furto di energia elettrica).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, si rileva che la motivazione evidenzia che le fatture pagate erano relative ai consumi contabilizzati, senza tenere conto di quelli effettivi, ottenuti attraverso la rilevata manomissione del contatore di energia elettrica, con conseguente errore di misurazione, in percentuale indicata come assai significativa, dell'energia effettivamente consumata.\ Anche il terzo motivo di appello risulta genericamente formulato rispetto al complessivo tenore della motivazione, in quanto fonda sullo stato di incensuratezza, sulla personalità dell'imputata e modalità del fatto, circostanze soltanto elencate senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali queste avrebbero dovuto condurre, come richiesto, ad un giudizio di cui all'art.69 cod. pen., nel senso della prevalenza.

Parole chiave

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imposta sull'energia azione creditoria fatture impagate sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANNA nato a MESSINA il 13/10/1972 avverso l'ordinanza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Anna Lanza avverso la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 14 dicembre 2015, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa (furto di energia elettrica).

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. L'atto di impugnazione, secondo la ricorrente, era correlato criticamente ai capi e punti della decisione con prospettazione delle questioni devolute in fatto e in diritto. Con il primo motivo di appello veniva censurata la motivazione, nella parte in cui si faceva riferimento alle dichiarazioni di Paola Santoro e si criticava il rilevo attribuito alla deposizione del teste che aveva esaminato le fatture relative al pagamento dei consumi. Il terzo motivo di appello, invece, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche negate senza considerare l'incensuratezza dell'imputata e la personalità della stessa che aveva pagato i consumi. Anche le richieste subordinate erano specifiche, quanto alla invocata rideterminazione della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Invero, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; ex multís, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Ciò premesso, si osserva che le censure formulate con il primo motivo di appello, che valorizzano, ai fini di escludere la responsabilità dell'imputata, i ripetuti pagamenti corrisposti all'Enel dalla ricorrente e la posizione del contatore (sulla pubblica via, distante dall'abitazione) non si confrontano con la sostanziale ratio decidendi della sentenza di condanna, secondo la quale è decisiva la circostanza dell'intestazione esclusiva del contratto di fornitura Enel in capo all'imputata dal 2009.

Inoltre, si rileva che la motivazione evidenzia che le fatture pagate erano relative ai consumi contabilizzati, senza tenere conto di quelli effettivi, ottenuti attraverso la rilevata manomissione del contatore di energia elettrica, con conseguente errore di misurazione, in percentuale indicata come assai significativa, dell'energia effettivamente consumata.\ Anche il terzo motivo di appello risulta genericamente formulato rispetto al complessivo tenore della motivazione, in quanto fonda sullo stato di incensuratezza, sulla personalità dell'imputata e modalità del fatto, circostanze soltanto elencate senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali queste avrebbero dovuto condurre, come richiesto, ad un giudizio di cui all'art.69 cod. pen., nel senso della prevalenza.

Sicché il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefyo Pal j,