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Ordinanza — n. 32034/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32034/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32034/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO CARMELO nato a MILAZZO il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Milazzo avverso la condanna, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 10 giugno 2014, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro cinquecento di multa.

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32034/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

Parole chiave

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identificazione forense inganno sull'identità contraffazione di merci partecipazione al reato furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO CARMELO nato a MILAZZO il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse di Carmelo Milazzo avverso la condanna, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 10 giugno 2014, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro cinquecento di multa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. Si assume che il presente procedimento fonda su elementi di prova indiziaria, reputata insufficiente con particolare riferimento al comportamento dell'imputato, rimasto sul posto per farsi identificare, insensibile alle sorti dei presunti complici. Del resto, a detta insufficienza si era opposto, secondo il ricorrente, l'argomento secondo il quale il Tribunale era stato costretto a valorizzare elementi indiziari (la presunta identità di uno dei complici come fratello dell'imputato) di incerto spessore. Si era, quindi, devoluto il tema della rivisitazione del materiale probatorio, del tutto eluso con la pronunciata inammissibilità del gravame.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo di appello in punto di responsabilità (per essere il secondo relativo soltanto al trattamento sanzionatorio) evidenziava che la condanna era fondata soltanto sul rinvenimento dell'imputato, sul luogo del fatto, senza considerare la condotta accertata da personale intervenuto sul posto, risultando del tutto mancante un collegamento tra il comportamento del Milazzo e il furto sicuramente consumato nell'abitazione della persona offesa, essendo stato costretto il Tribunale a dare risalto all'elemento, incerto, dell'identità di uno dei complici con il fratello dell'imputato Tindaro Milazzo.

La sentenza di primo grado, tuttavia, con argomentazioni ampie, articolate e logiche, fonda il giudizio di responsabilità sul riconoscimento da parte di una condomina, del ricorrente come uno dei tre giovani che si trovava nei pressi del condominio medesimo appoggiato ad una vettura, facendo aventi e indietro guardando verso il palazzo dove erano notati, dalla stessa teste, andare altri due giovani che, poi, dopo l'intervento della polizia si erano dileguati sul lato opposto, in quanto accortisi della presenza sul posto di personale di polizia, dandosi alla fuga.

Anche la testimonianza di Antonio Cirfreda che aveva visto due giovani calarsi dalla finestra di un appartamento del complesso in questione, per poi buttarsi nel canneto viene riportata dal primo giudice, unitamente alle dichiarazioni della persona offesa dal reato e di Francesco Soldino convivente della condomina sopra indicata, che lo aveva avvertito che qualcosa non andava poco prima dell'arrivo della polizia. Rispetto a tali elementi di prova dichiarativa alcuna specifica critica viene mossa con il gravame che, dunque si presentava aspecifico come rilevato, correttamente, dalla Corte di appello con il provvedimento censurato.

Ed invero, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta dell'imputato è stata ricollegata al furto perpetrato nell'appartamento sito nel condominio nei pressi del quale Milazzo è stato riconosciuto dalla teste esaminata al dibattimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefano Pal