Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32033/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32033/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32033/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZINI ANELLI MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 20/09/1972 avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Mantova, in data 21 novembre 2014, nei confronti di Massimiliano Speranzini Anelli, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riconosciuto il vincolo della continuazione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato equitativamente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti, tenuto conto della data di emissione della sentenza di secondo grado, precedente alla riforma di cui alla Legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione pentito crimine criminalità grave reati seriali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZINI ANELLI MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 20/09/1972 avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Mantova, in data 21 novembre 2014, nei confronti di Massimiliano Speranzini Anelli, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riconosciuto il vincolo della continuazione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato equitativamente.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, risultando il reato ascritto all'imputato per il quale ha riportato condanna fatto non in grado di rappresentare sintomo di maggiore pericolosità, considerata la limitata offensività della condotta.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la censura è mera ripetizione di identico motivo di gravame, già deciso dai giudici di secondo grado con motivazione coerente, non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo, seppure succinta (cfr. pag. 6). Va, invero, ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;

Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito risposta ai motivi di gravame (nella specie correttamente respingendo la richiesta di escludere la recidiva, considerata la condotta in esame espressione della reiterata scelta delittuosa, consapevole da parte dell'imputato, dunque, espressione di quella necessaria maggiore pericolosità idonea a reputare sussistente l'aggravante in parola) la sostanziale mera riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, risultando, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti, tenuto conto della data di emissione della sentenza di secondo grado, precedente alla riforma di cui alla Legge n. 103 del 2017.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Ca4aselice 1F) Ek:)--• .-gT.--rAT