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Sentenza — n. 32032/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32032/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32032/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPORI DOMENICO nato a MESSINA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA C:ALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 11 marzo 2015, nei confronti, tra gli altri di Domenico Lepori, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32032/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.624 e 625 cod. pen. La res asseritamente sottratta è sabbia e il ricorrente, all'epoca dei fatti, era dipendente della Effe Costruzioni s.r.l. per conto della quale trasportava materiali inerti, società che, in forza di contratto di subappalto, eseguiva il trasporto per la movimentazione dei descritti inerti per il ripascimento del litorale. Sicché, quale dipendente della ditta appaltatrice, il ricorrente era nel possesso legittimo del bene e, comunque, non lo aveva sottratto per trarne profitto, ma prelevato per trasportarlo altrove. 2.2.

Parole chiave

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tentato furto fine di indebito profitto reati contro le pubbliche comunicazioni motivo vertente sullo sviamento di potere istruzione penale per appropriazione indebita perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
56 in relazione all'art. 624 cod. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
La non manifesta inammissibilità del terzo e quarto motivo di gravame, impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPORI DOMENICO nato a MESSINA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA C:ALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 11 marzo 2015, nei confronti, tra gli altri di Domenico Lepori, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione, per essere il reato estinto prima della sentenza di appello (emessa il 26 settembre 2018) cioè in data 16 agosto 2018, considerata la data del fatto (16 dicembre 2010), l'entità della pena edittale massima, tenendo conto di cause interruttive del corso della prescrizione e dell'esistenza di un unico rinvio che ha determinato sospensione della prescrizione (per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, all'udienza del 14 marzo 2018), secondo il ricorrente da contare per soli giorni sessanta. 2.1.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.624 e 625 cod. pen. La res asseritamente sottratta è sabbia e il ricorrente, all'epoca dei fatti, era dipendente della Effe Costruzioni s.r.l. per conto della quale trasportava materiali inerti, società che, in forza di contratto di subappalto, eseguiva il trasporto per la movimentazione dei descritti inerti per il ripascimento del litorale. Sicché, quale dipendente della ditta appaltatrice, il ricorrente era nel possesso legittimo del bene e, comunque, non lo aveva sottratto per trarne profitto, ma prelevato per trasportarlo altrove. 2.2.

Con il terzo motivo si denuncia viollazione e falsa applicazione dell'art. 56 in relazione all'art. 624 cod. pen. La condotta si è limitata all'inserimento del camion, condotto dall'imputato, all'interno di un terreno di proprietà del coimputato (assolto), senza che sia emerso con certezza se detto ingresso sia avvenuto a marcia avanti o all'indietro. Tanto, ai fini di valutare correttamente l'idoneità dell'azione ad integrare il delitto tentato. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen.

Il materiale trasportato per conto della s.r.l. di cui il ricorrente era dipendente, non è cosa esistente in stabilimento pubblico o destinato a pubblica utilità, trattandosi di sabbia la cui rimozione è stata autorizzata dalla pubblica amministrazione dal luogo di naturale sedime (alveo del fiume) non più da considerarsi asservita al greto del fiume.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, con riferimento al terzo motivo. Dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, nelle more del giudizio di cassazione, prima dell'inoltro degli atti a questa Corte (trasmessi il 29 marzo 2019). 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che il periodo di sospensione del corso della prescrizione dall'udienza del 14 marzo 2018 a quella di trattazione del procedimento, per rinvio del processo a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze per adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, impone di prendere in considerazione l'intero periodo intercorrente tra le due udienze.

Il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, infatti, determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, fino alla data della successiva udienza (ex multis, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067; Sez. 4, n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239020; conf. mass. n. 4071 del 2008, Rv. 238544; n. 20574 del 2008, Rv. 239890; n. 25714 del 2008, Rv. 240460; n. 33335 del 2008, Rv. 241387;

Rv. 243374; Rv. 247142; Rv. 256067). Sicché, tenendo presente l'intero lasso temporale tra le due udienze, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione del reato non era decorso (sospensione per giorni 196 dall'udienza del 14 marzo al 26 settembre 2018). Nella specie, in considerazione del tempus commissi delicti (reato commesso il 16 dicembre 2010) della pena massima edittale e dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 11 marzo 2015), al termine di anni sette e mesi sei per prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 196, con spirare del termine massimo di prescrizione in data 29 dicembre 2018 (prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, pervenuti il 29 marzo 2019). 3.2.

Il secondo motivo è versato in fatto e prospetta una lettura alternativa delle medesime fonti di prova, già valutate in sede di merito, non consentita al giudice di legittimità. Peraltro, il motivo è aspecifico posto che non si confronta con la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui evidenzia che il contratto di subappalto prevedeva il trasporto del materiale dal luogo di prelievo al litorale del Comune di Sant'Alessio, mentre il camion condotto dall'imputato era stato rinvenuto in tutt'altro luogo, di proprietà del coimputato titolare della s.r.l. addetta al trasporto (assolto), senza che, peraltro, il prelievo in loco fosse avvenuto alla presenza dell'addetto dell'ente pubblico, normalmente preposto alla verifica di quanto prelevato e, poi, trasportato al luogo di destinazione.3.3.

Il terzo e quarto motivo sono infondati. Il motivo inerente la qualificazione giuridica del reato come tentato non riceve dalla motivazione della sentenza di secondo grado espressa motivazione. Tuttavia, si tratta di censura, come prospettata nel gravame, non puntuale considerando le circostanze descritte nel provvedimento censurato circa lo stato del mezzo condotto dal ricorrente al momento del reperimento e la distanza tra il luogo dove la sabbia era stata prelevata e il fondo ove il mezzo era stato reperito. Il quarto motivo è infondato, tenuto conto che, in tema di furto, secondo plurime pronunce di questa Corte di legittimità, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini (Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravalloti, Rv. 275276;

Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801).

4. La non manifesta inammissibilità del terzo e quarto motivo di gravame, impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), si dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 3.1. con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. peti. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere