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Ordinanza — n. 32031/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32031/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32031/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/05/1991 avverso la sentenza del 27/02/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARAtk,A91/ dato avviso alle parti(C4 yA>vv...,) udita la relazione svolta dal onsigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara ha applicato ad Antonio Solani la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione al concorso nel reato di tentato furto in abitazione aggravato.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo di essersi sempre professato innocente nell'assenza di prova della sua partecipazione alla condotta in addebito.

Parole chiave

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tentato furto partecipazione al reato permesso di promuovere un procedimento penale circostanza attenuante attentato difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo di essersi sempre professato innocente nell'assenza di prova della sua partecipazione alla condotta in addebito.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/05/1991 avverso la sentenza del 27/02/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARAtk,A91/ dato avviso alle parti(C4 yA>vv...,) udita la relazione svolta dal onsigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara ha applicato ad Antonio Solani la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione al concorso nel reato di tentato furto in abitazione aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo di essersi sempre professato innocente nell'assenza di prova della sua partecipazione alla condotta in addebito.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione. 3.2. In ogni caso, con ragioni di ordine dirimente, si rileva che il ricorso è sottoscritto dal solo imputato. Sicché l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice StefRqo ,alla SÉPOSITATA IN