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Ordinanza — n. 32030/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32030/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32030/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUISSE AMIN nato a SARNICO il 19/10/1993 avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 23 maggio 2018, nei confronti di Amin Mouisse, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, errata interpretazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto commesso il 25 giugno 2014. Si contesta che il riconoscimento effettuato attraverso la visione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di registrazione installato presso H centro ippico, come non certo e, comunque, condizionato dall'avvenuto riconoscimento in termini di certezza del ragazzo per il secondo episodio di furto avvenuto in data successiva (15 ottobre 2014). 2.1. Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. assumendo che, come dedotto con l'appello, la pena deve tendere alla rieducazione.

Parole chiave

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furto di lieve entità furto di minore entità delitto imputazione di furto caso poco grave perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, errata interpretazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto commesso il 25 giugno 2014.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUISSE AMIN nato a SARNICO il 19/10/1993 avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 23 maggio 2018, nei confronti di Amin Mouisse, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, errata interpretazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto commesso il 25 giugno 2014. Si contesta che il riconoscimento effettuato attraverso la visione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di registrazione installato presso H centro ippico, come non certo e, comunque, condizionato dall'avvenuto riconoscimento in termini di certezza del ragazzo per il secondo episodio di furto avvenuto in data successiva (15 ottobre 2014). 2.1. Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. assumendo che, come dedotto con l'appello, la pena deve tendere alla rieducazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate o comunque non consentite in sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo è integralmente versato in fatto e, comunque, contesta il contenuto di elementi di prova già vagliati dai giudici di merito prospettandone una diversa, alternativa lettura non consentita al giudice di legittimità. 3.2. Il secondo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e, comunque, si presenta genericamente formulato. In alcuna parte, invero, risulta la ragione per la quale l'entità della pena irrogata non molto distante dal minimo edittale, sia estranea alla indicata finalità rieducativa della sanzione.

Peraltro, si tratta di entità giustificata, secondo la motivazione censurata, non arbitraria né illogica, dalla reiterazione nel tempo dei fatti ascritti all'imputato, dalla personalità del predetto, già gravato da numerosi precedenti specifici, dalla spregiudicatezza rilevata dal giudice di secondo grado. Il motivo denuncia, quindi, un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Ste_fro Pajj _DEPOS2TA