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Ordinanza — n. 32029/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32029/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32029/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO SALVATORE TINDARO nato a MILAZZO il 23/12/1986 avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Patti, il 19 aprile 2017, nei confronti tra gli altri di Salvatore Tindaro Pino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 415-bis cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Se la collaborazione può essere ritenuta irrilevante ai fini della concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. questa dovrebbe rilevare per il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. tenuto conto anche che Pino ha indicato come generalità false quelle del cognato, persona effettivamente esistente e che i motivi a delinquere risiedevano nella circostanza che questi, postosi alla guida della vettura della compagna, non aveva la patente di guida, dunque per evitare alla compagna conseguenze sfavorevoli. 2.2. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, circa la misura della pena e in ordine alla concessione dei benefici di legge.

Parole chiave

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confessione diritto di non autoincriminarsi denuncia spontanea testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare pentito

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Patti, il 19 aprile 2017, nei confronti tra gli altri di Salvatore Tindaro Pino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod.
art. 62-bis cod. pen
2.1.Con il secondo motivo si censura la motivazione nella parte in cui nega le circostanze attenuanti generiche, rilevando vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 415-bis cod. pen
La Corte territoriale, all'uopo, ha valutato il momento in cui il Pino reso confessione (all'esito delle indagini che avevano condotto alla sua identificazione, soltanto dopo che gli inquirenti erano stati capaci di determinare la sua corretta identità), una volta ricevuto l'avviso di cui all'art. 415-bis cod.
art. 163 cod. pen
254584) e non si spiega la censura inerente la mancata concessione dei benefici di legge, genericamente indicati, avendo peraltro il primo giudice concesso la sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO SALVATORE TINDARO nato a MILAZZO il 23/12/1986 avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Patti, il 19 aprile 2017, nei confronti tra gli altri di Salvatore Tindaro Pino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione. Si assume che la Corte territoriale non avrebbe spigato le ragioni per le quali è stato negato il riconoscimento dell'attenuante onde consentire anche un più favorevole giudizio di bilanciamento, considerata la confessione resa nel corso dell'interrogatorio del 16 giugno 2014. Si deduce che, al momento delle dichiarazioni, effettivamente il Pino era già stato individuato dagli inquirenti ma in quanto a piede libero avrebbe potuto evitare di ammettere le proprie responsabilità. 2.1.Con il secondo motivo si censura la motivazione nella parte in cui nega le circostanze attenuanti generiche, rilevando vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Se la collaborazione può essere ritenuta irrilevante ai fini della concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. questa dovrebbe rilevare per il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. tenuto conto anche che Pino ha indicato come generalità false quelle del cognato, persona effettivamente esistente e che i motivi a delinquere risiedevano nella circostanza che questi, postosi alla guida della vettura della compagna, non aveva la patente di guida, dunque per evitare alla compagna conseguenze sfavorevoli. 2.2. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, circa la misura della pena e in ordine alla concessione dei benefici di legge.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità. 3.1. Corretta ed immune da censure di ogni tipo è la motivazione della Corte territoriale che nega la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., seconda parte, in base alla carenza di idoneità del ravvedimento ed elidere le conseguenze del reato. Infatti, ove le condotte riparatorie, eventualmente poste in essere dall'autore del reato, non siano idonee concretamente ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, queste non possono essere valutate ai fini della concessione dell'invocata attenuante (Sez. 5, n. 5723 del 28/01/2020, Pitti, Rv. 278954).

La Corte territoriale, all'uopo, ha valutato il momento in cui il Pino reso confessione (all'esito delle indagini che avevano condotto alla sua identificazione, soltanto dopo che gli inquirenti erano stati capaci di determinare la sua corretta identità), una volta ricevuto l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. pen., nonché l'esistenza effettiva di un soggetto diverso, a carico del quale l'accertamento svolto, la redazione del relativo verbale e la comminazione di conseguenze sanzionatorie si sarebbero verificate. Del resto, l'attenuante invocata esige, per il suo configurarsi, che la condotta di ravvedimento sia determinata da motivi interni, nel senso che sia spontanea cioè non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione (Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004, Garibizzo, Rv. 228845;

Sez. 6, n. 4506 del 30/11/1989, dep. 1990, Colonnata, Rv. 183893), con la conseguenza che la circostanza in parola non è riconoscibile in favore dell'imputato quando questi abbia confessato solo dopo l'avvenuto accertamento delle sue responsabilità, all'esito delle indagini, ovvero a seguito di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, come avvenuto nel caso di specie. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. La censura investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito, nella specie esercitato senza arbitrio e rendendo conto del relativo giudizio, con motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego in ragione anche della durata della condotta e dell'assenza di un effettivo ravvedimento (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio). 3.3.

Il terzo motivo è genericamente formulato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) e non si spiega la censura inerente la mancata concessione dei benefici di legge, genericamente indicati, avendo peraltro il primo giudice concesso la sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionalle n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Batira Calaselice Ste