Ordinanza — n. 32028/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE BENEDETTO nato a ROCCALUMERA il 21/03/1952 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 15 giugno 2016, nei confronti di Benedetto Casale, in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32028/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE BENEDETTO nato a ROCCALUMERA il 21/03/1952 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 15 giugno 2016, nei confronti di Benedetto Casale, in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione. Si assume che la Corte territoriale non avrebbe spigato le ragioni per le quali è stato riconosciuto maggiore affidamento agli esiti della relazione di servizio dei militari intervenuti piuttosto che alle dichiarazioni rese dal querelante quanto alla frase dal contenuto intimidatorio effettivamente pronunciata dall'imputato (ritenendo la frase dal contenuto "a prossima volta ti chiavu un pugno nta testa e ti ammazzu", invece che "ti ammazzo"). La minaccia, invero, in presenza dei militari sarebbe stata inattuabile e, dunque, ricorrerebbe la fattispecie di cui all'art. 49 cod. pen. e, comunque, la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 612 cod. pen. con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate. 3.1. Corretta ed immune da censure di ogni tipo appare la qualificazione giuridica della condotta in addebito ritenuta dalla Corte d'appello. Sotto il profilo della gravità della minaccia non si comprende come possa condurre a diversa, più favorevole, conclusione per l'imputato la diversa percezione della frase pronunciata dal Casale secondo la denuncia della persona offesa, contenendo, comunque, anche questa, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, una minaccia di morte reputata dalla costante giurisprudenza di questa Corte grave in considerazione del contesto in cui viene pronunciata.
Nella sentenza di secondo grado viene descritto detto contesto con motivazione non manifestamente illogica e si fa riferimento ad un gesto, da parte dell'imputato, di materiale aggressione della persona offesa verso la quale la frase era stata pronunciata, così mettendo in atto una contestuale condotta in linea con il male minacciato, non attuata soltanto per l'intervento del militare che era riuscito a bloccare l'imputato (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889). Ed invero, in tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo che va accertata avendo riguardo, non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano.
Ai fini, poi, dell'integrazione del reato contestato, non è necessario secondo il costante indirizzo di questa Corte che il male minacciato sia effettivamente realizzato né che la condotta intimidisca, effettivamente, il destinatario. Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia è, invece, sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice - FIS-jr-