Ordinanza — n. 32027/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESI GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 27/08/1980 avverso la sentenza del 09/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Patti, il 28 febbraio 2017, nei confronti di Giuseppe Mesi, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi A (artt. 81, 612, comma 2, cod. pen.) B (art. 582 cod. pen.) e D (artt. 56, 610 cod. pen.), ritenuta la 'continuazione tra i reati, alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 612, comma 2, cod. pen.) B (art. 582 cod. pen.) e D (artt. 56, 610 cod. pen.), ritenuta la 'continuazione tra i reati, alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESI GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 27/08/1980 avverso la sentenza del 09/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Patti, il 28 febbraio 2017, nei confronti di Giuseppe Mesi, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi A (artt. 81, 612, comma 2, cod. pen.) B (art. 582 cod. pen.) e D (artt. 56, 610 cod. pen.), ritenuta la 'continuazione tra i reati, alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, costituita anche parte civile, svolto in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e senza tenere conto delle risultanze emerse a seguito della deposizione di altri testi che consentivano di ricostruire il fatto come aggressione subita dall'imputato da parte della persona offesa. 2.1. Con il secondo motivo si censura la motivazione sotto il profilo del difetto di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alle censure svolte con l'appello sulla misura della pena.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1. Il primo motivo è integralmente versato in fatto e pretende di ricostruire la dinamica del fatto diversamente da quanto emerge dai convergenti provvedimenti di merito, con motivazione non manifestamente illogica e coerente dunque non censurabile in questa sede. L'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148). 3.1.11 motivo secondo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli all'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice dì merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi).
La misura della pena, del pari, risulta congruamente e logicamente motivata dal primo giudice, secondo un parametro conforme ai principi dettati, in tela di trattamento sanzionatorio ed entità della pena, da questa Corte di legittimità. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legúttimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato„ nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).
Peraltro, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, si osserva che il richiamo per relationem alla motivazione di quella dì primo grado risulta legittimo, trattandosi di pronunce che sì integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consig e estensore ND EPOSiTATA Il Pre