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Ordinanza — n. 32026/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32026/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32026/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BITARIA ABDELKADER, nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; epi 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 marzo 2017, nei confronti di Abdelkader El Bitaria, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 474 cod. pen. relativo alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti) e B (art. 648 cod. pen.) riqualificato il reato di cui al capo B nella fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa 1a contestata recidiva, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 32026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. relativo alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti) e B (art. 648 cod. pen.) riqualificato il reato di cui al capo B nella fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa 1a contestata recidiva, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite contraffazione di merci favoreggiamento attenuazione della pena pena accessoria confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
epi 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 marzo 2017, nei confronti di Abdelkader El Bitaria, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
relativo alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti) e B (art. 648 cod. pen.) riqualificato il reato di cui al capo B nella fattispecie di cui all'art.
art. 133 cod. pen
230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 62- bis cod. pen
265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BITARIA ABDELKADER, nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

epi 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 marzo 2017, nei confronti di Abdelkader El Bitaria, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 474 cod. pen. relativo alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti) e B (art. 648 cod. pen.) riqualificato il reato di cui al capo B nella fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa 1a contestata recidiva, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 motivo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste, al d1 là della legittima considerazione del ricorrente, circa l'irrilevanza, ai fini di giustificare il diniego, della mancanza di giustificazioni addotte, stante il diritto al silenzio espressamente riconosciuto all'imputato, sono comunque motivate dai giudici di merito, con giustificazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (esistenza di precedenti penali specifici).

Sul punto si osserva, infatti, che secondo l'insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen., la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

La misura della pena, del pari, risulta congruamente e logicamente motivata, sulla base della specifica dedizione a reati della stessa indole, secondo un parametro conforme ai principi dettati, in tema di trattamento sanzionatorio ed entità della pena, da questa Corte di legittimità. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefal Pa4a