Ordinanza — n. 32025/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENNINGER RAFFAELE OTTO nato il 27/07/1963 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 ottobre 2017 nei confronti di Raffaele Otto Henninger, in relazione al reato di cui agli artt.582, 585 cod. pen.con la recidiva specifica, alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in separata sede, in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32025/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENNINGER RAFFAELE OTTO nato il 27/07/1963 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 ottobre 2017 nei confronti di Raffaele Otto Henninger, in relazione al reato di cui agli artt.582, 585 cod. pen.con la recidiva specifica, alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in separata sede, in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con correlato vizio di motivazione, in punto di responsabilità per avere il giudice di secondo grado mal valutato l'attendibilità della persona offesa la quale, all'esito dell'istruttoria, è risultata animata da contrasti nei confronti dell'imputato. Con un secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con correlato vizio di motivazione, in ordine alle statuizioni civilistiche, prive di giustificazione, disposte in base a motivazione apparente senza spiegare l'iter logico seguito.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, genericamente formulato. 3.1. Il primo motivo attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto in sede di merito, con motivazione non manifestamene illogica e coerente, dunque non censurabile in sede di legittimità non essendo incorso, il giudice di appello, in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948;
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Inoltre, si osserva quanto al lamentato difetto di motivazione che, nel giudizio di attendibilità della parte civile, risulta preso espressamente in considerazione, dai giudici del gravame, il rapporto conflittuale tra le parti e riesaminato alla luce delle censure difensive con motivazione logica e non contraddittoria. 3.2. Quanto alla carenza di motivazione, in relazione alle ragioni delle disposte statuizioni civilistiche, si osserva che la censura non risulta prospettata in sede di gravame, secondo l'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, sicché è inammissibile in questa sede.
In ogni caso, la censura si riferisce alle statuizioni risarciltorie adottate in primo grado, confermate dalla pronuncia di appello, valutazioni rimesse al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità (la relativa valutazione del giudice di merito, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione: Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli,Rv. 263450; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170 in tema di danno morale).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente barbara Calaselice Stef(ro 3 `;i2» F13—g72,15-