Italian Court dismisses appeal against recidivism sentencing due to lack of logical error in balancing aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentencing logic was sound. The appellant argued the second instance failed to properly balance aggravating circumstances regarding a continued offense, yet the court found the reasoning coherent and consistent with first-instance findings. The decision upheld that sentencing discretion requires only a logical basis, not an exhaustive analytical exposition of every criterion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62, 69, 133, 616 c.p.; Art. 616 c.p.p.: In criminal appeals concerning continued offenses, a sentencing decision is not arbitrary or illogical merely because it does not provide an exhaustive analysis of all balancing criteria, provided the reasoning is logical and based on the specific circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFE NICOLAS JULIEN nato a LE BLANC MESNIL( FRANCIA) il 09/01/1987 avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 12 dicembre 2017 nei confronti di Nicolas Julien Ruffe, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 495 cod. pen., qualificando la recidiva contestata come specifica ed infraquinquennale (con esclusione di quella reiterata), rideterminando la pena irrogata in quella di mesi otto giorni venti di reclusione.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui conferma l'operato giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza, svolto dal primo giudice senza tenere conto che è stata esclusa la recidiva reiterata, tanto che detta valutazione ha condotto i giudici del gravame a rimodulare la pena e, comunque, facendo incidere il bilanciamento con riferimento a tutti i reati di cui al capo 2, riuniti in continuazione, non anche rispetto al solo reato base, reputato più grave. Inoltre, si osserva che la motivazione della sentenza limita il trattamento sanzionatorio soltanto a due dei tre fatti contestati al capo 2, mentre mantiene fermo il giudizio di bilanciamento operato in primo grado e non motiverebbe sulle ragioni dell'incremento di pericolosità tratte dalla realizzazione del reato per il quale si procede.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. La sentenza di appello, diversamente da quanto dedotto, motiva in modo logico e coerente circa la ragione per la quale il reato continuato sub iudice sia espressione di maggiore pericolosità dell'imputato, tanto da giustificare la ritenuta recidiva, valorizzando lo stretto contesto temporale e l'omogeneità dei reati ritenuti in continuazione. Il giudizio di bilanciamento che risulta integralmente richiamato dai giudici di secondo grado è quello svolto già dal primo giudice, sicché non si rinviene l'omesso bilanciamento che il ricorso imputa al giudice di secondo grado.
Questo, peraltro, risulta conforme all'indirizzo dettato da questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Né il giudizio di comparazione può essere attinto da censura ammissibile in sede di legittimità. Le statuizioni relative al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Neppure va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio in parola, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende„ determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefano dt' .D