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Ordinanza — n. 32022/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32022/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32022/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALASCA ALFIERO nato a SCHIAVI DI ABRUZZO il 30/05/1953 MURE OMAR nato a ROMA il 03/03/1983 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 motivo proposto nell'interesse di Falasca ed il primo motivo di ricorso di Muré sono inammissibili. Circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. per entrambi gli imputati, questo appare fondato sull'esistenza di precedenti penali nonché su carichi pendenti, giudicati assolutamente ostativi alle richieste difensive, in quanto indicati come numerosi e specifici.

Parole chiave

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circostanza attenuante perseguimento penale per truffa aggravamento della pena altri capi d'accusa difesa penale favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Dunque, la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali per ciascun ricorrente nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALASCA ALFIERO nato a SCHIAVI DI ABRUZZO il 30/05/1953 MURE OMAR nato a ROMA il 03/03/1983 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 3 luglio 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Alfiero Falasca e Omar Murè, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., riconosciuta per il Falasca la recidiva specifica e reiterata, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 80 di multa, per il primo e di mesi dieci di reclusione ed euro 60 di multa, per il secondo, con condanna in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in euro cinquemila oltre rivalutazione monetaria.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con distinti ricorsi. 2.1. Falasca denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non risultando prese in considerazione, come dedotto con il gravame, l'età, il corretto comportamento processuale, la confessione e le condizioni personali e familiari dell'imputato. 2.2. Muré denuncia l'omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate senza tenere conto del comportamento processuale del ricorrente e del contesto degradato in cui questi vive, vizio di motivazione in relazione alla misura della pena che si discosterebbe dal minimo considerando soltanto i precedenti penalli dell'imputato, nonché vizio di motivazione circa la quantificazione del danno liquidato alla parte civile.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 motivo proposto nell'interesse di Falasca ed il primo motivo di ricorso di Muré sono inammissibili. Circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. per entrambi gli imputati, questo appare fondato sull'esistenza di precedenti penali nonché su carichi pendenti, giudicati assolutamente ostativi alle richieste difensive, in quanto indicati come numerosi e specifici.

E' noto, invero, che secondo l'insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 3.2.

Il secondo motivo proposto da Murè è inammissibile.Occorre osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356;

Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Peraltro, nel caso di specie, per entrambi i ricorrenti si evidenzia con motivazione congrua e non manifestamente illogica l'elevata capacità a delinquere degli imputati in quanto descritti come gravati da numerosi e specifici precedenti penali e giudiziari, nonché le specifiche modalità del fatto. Dunque, la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. è in linea con il descritto orientamento giurisprudenziale, vista anche la misura della sanzione irrogata. 3.3.

Rispetto all'entità del danno provocato è inibito in questa sede ogni esame, dovendosi pacificamente ritenere che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882 in relazione alla liquidazione della provvisionale). Inoltre, quanto all'entità del danno la critica mossa con il ricorso appare del tutto generica, né risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nella pronuncia censurata, che il vizio sia stato prospettato in sede di appello.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali per ciascun ricorrente nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente B rbara Calaselice