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Ordinanza — n. 32020/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for sentencing balance between aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32020/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Barbolla inadmissible due to procedural vices not permitted in a legality review. The appellant argued for a different weighting of mitigating versus aggravating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient under established case law. The decision affirmed that mere enumeration of concurrent circumstances satisfies the motivation requirement for discretionary sentencing balances.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances is subject to cassation review only if it results in mere arbitrariness or illogical reasoning, and the simple enumeration of evaluated circumstances suffices to meet the motivation obligation.

Parole chiave

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sentencing balance mitigating circumstances aggravating circumstances legality review procedural inadmissibility judicial discretion motivation requirement attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Con riferimento all'operato giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
art. 133 cod. pen
Con riferimento all'operato giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv.
Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010
248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, deo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBOLLA CARMINE nato a ROMA il 22/11/1974 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 8 marzo 2018, nei confronti di Carmine Barbolla, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità. Con riferimento all'operato giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, deo. 2011, Falaschi, Rv. 249549). La motivazione offerta dalla Corte territoriale si iscrive in tale alveo giurisprudenziale, avendo peraltro negato rilievo, ai fini del diverso bilanciamento invocato, all'avvenuta riconsegna della res sottratta.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionalle n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore D I N E P (:) S I TA Il Presidente CANCELLERIA Barbar