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Ordinanza — n. 32019/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32019/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32019/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIZZI FABIO nato a ROMA il 22/02/1961 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 8 maggio 2018, nei confronti di Fabio Gizzi, in relazione al reato di cui agli arti:. 624, 625 n. 2 cod. pen. , ritenuta l'ipotesi del tentativo, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente all'aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 2 cod. pen. , ritenuta l'ipotesi del tentativo, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente all'aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Parole chiave

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furto per mestiere tentato furto contraffazione di merci licenziamento per furto confisca dei proventi di reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., questo appare fondato sull'esistenza di precedenti penali.
art. 133 cod. pen
Peraltro, con riferimento all'operato giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIZZI FABIO nato a ROMA il 22/02/1961 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 8 maggio 2018, nei confronti di Fabio Gizzi, in relazione al reato di cui agli arti:. 624, 625 n. 2 cod. pen. , ritenuta l'ipotesi del tentativo, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente all'aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. 2.1. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, circa l'operato bilanciamento nel senso della sola equivalenza e sull'entità della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondate. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello, diversamente da quanto dedotto, risponde alla censura relativa alla insussistenza della circostanza aggravante, per non esservi la prova dell'intervenuto distacco dei cartellini sui prodotti che l'imputato aveva provato a sottrarre. La Corte territoriale, infatti, descrive la condotta dell'imputato con motivazione non manifestamente illogica e riporta la circostanza che Gizzi aveva rimosso le relative targhette antitaccheggio dai capi di abbigliamento, ma ne aveva dimenticato una nella tasca di uno dei pantaloni sottratto, tanto da provocare l'attivazione dell'allarme all'uscita. 3.2.

Le censure inerenti il trattamento san2:ionatorio sono inammissibili. Circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., questo appare fondato sull'esistenza di precedenti penali. In ogni caso, è noto, invero, che secondo l'insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen., la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Peraltro, con riferimento all'operato giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Alcuna specifica critica riguarda, poi, l'entità della pena irrogata se non quella relativa al dedotto immotivato diniego e al giudizio di bilanciamento.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stelo Pella