Ordinanza — n. 32018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUIOREA ANA MAGDALENA nato a PLOIESTI( ROMANIA) il 17/08/1974 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 30 gennaio 2009, nei confronti di Ana Magdalena Fuiorea, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 5 cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, deo. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene, la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale considerato la gravità della condotta, rispetto alla quale la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state ritenute già generosamente concesse con giudizio di equivalenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUIOREA ANA MAGDALENA nato a PLOIESTI( ROMANIA) il 17/08/1974 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 30 gennaio 2009, nei confronti di Ana Magdalena Fuiorea, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 5 cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata denunciando con un unico motivo, vizio di motivazione, deducendo che la sentenza non ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, senza analizzare tutte le circostanze favorevoli e senza esame delle condizioni di vita della ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, deo. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene, la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale considerato la gravità della condotta, rispetto alla quale la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state ritenute già generosamente concesse con giudizio di equivalenza.
Peraltro, la censura formulata appare genericamente prospettata, limitandosi a rilevare, con succinta argomentazione, il difetto di analisi delle condizioni personali, senza alcuna indicazione di quelle che avrebbero dovuto avere valore dirimente ai fini di una diversa valutazione, più favorevole.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stetan riErEP'OS