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Ordinanza — n. 32017/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCHI GIUSEPPE nato a VITERBO il 29/07/1984 avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Viterbo, il 21 gennaio 2011, nei confronti di Giuseppe Cianchi, in relazione ai reati di cui agli artt. 588, comma 2, 582, 585 cod. pen., art. 4 legge n. 110 del 1975, dichiarando non doversi procedere per la contravvenzione, perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena irrogata per i residui delitti in quella di mesi dieci di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 588, comma 2, 582, 585 cod. pen., art. 4 legge n. 110 del 1975, dichiarando non doversi procedere per la contravvenzione, perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena irrogata per i residui delitti in quella di mesi dieci di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Parole chiave

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lesioni conseguenti lesioni gravi lesione alla caviglia ripudiazione causalità del colpo di frusta ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Le richieste inerenti il trattamento sanzionatorio sono soltanto enunciate e, comunque, appaiono manifestamente infondate le censure inerenti il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCHI GIUSEPPE nato a VITERBO il 29/07/1984 avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Viterbo, il 21 gennaio 2011, nei confronti di Giuseppe Cianchi, in relazione ai reati di cui agli artt. 588, comma 2, 582, 585 cod. pen., art. 4 legge n. 110 del 1975, dichiarando non doversi procedere per la contravvenzione, perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena irrogata per i residui delitti in quella di mesi dieci di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dalla persona offesa e da indagati in procedimenti connessi, trattandosi di lesioni reciproche. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della teste Monti, mentre con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni di testi oculari di cui si lamenta il travisamento. Si deduce, inoltre, la sussistenza della legittima difesa, risultando l'imputato vittima di aggressione e per aver agito esclusivamente per difendersi. Infine, si chiede la riduzione della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondate. 3.1.1 primi tre motivi di impugnazione sono integralmente versati in fatto e propongono una ricostruzione alternativa degli accadimenti, non consentita. Inoltre, si pretende la rivisitazione delle medesime fonti di prova dichiarativa, già vagliate in sede di merito, con argomenti logici e non contraddittori, che peraltro non sono attaccati da una specifica censura di travisamento, considerata la natura di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità sui delitti di rissa e lesioni.

L'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226). 3.2. Con riferimento all'invocata legittima difesa si osserva che è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione indicata, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015,D'Alesio, Rv 265304).

Connotazioni ed elementi, quelli da ultimo indicati, che nella fattispecie non è dato riscontrare secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito. 3.3. Le richieste inerenti il trattamento sanzionatorio sono soltanto enunciate e, comunque, appaiono manifestamente infondate le censure inerenti il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. fondato sull'esistenza di precedenti penali. E' noto invero, che secondo l'insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile in sede di legittimità ill motivato diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Peraltro, nella specie il giudice di appello aveva fondato il rigetto anche sull'elevata capacità a delinquere manifestata dall'imputato, ratio decidendi con la quale il motivo di ricorso non si confronta, risultando in questa parte generico.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 DEPOSITATA I IN CANCELLERIA Il Consigliere este