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Ordinanza — n. 32015/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32015/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32015/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI DANIELE nato a ROMA il 22/02/1980 avverso la sentenza del 11/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 25 febbraio 2009, nei confronti di t n/1 Martini, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 626 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore azione mobiliare violazione del divieto di sosta uso di veicolo a motore detentore di veicolo perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
art. 626 cod. pen
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame (nella specie correttamente escludendo la fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI DANIELE nato a ROMA il 22/02/1980 avverso la sentenza del 11/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 25 febbraio 2009, nei confronti di t n/1 Martini, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, erronea qualificazione della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 626 n. 2 cod. pen., punibile a querela mancante nella specie, concludendo per l'improcedibilità del reato per difetto della querela.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la censura è mera ripetizione di identico motivo di gravame, già deciso dai giudici di secondo grado con motivazione coerente, non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo. Va, invero, ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;

Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame (nella specie correttamente escludendo la fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen. rilevando che l'autovettura era stata sottratta mentre era parcheggiata sulla pubblica via, come emergeva dalla manomissione del blocco di accensione con inserimento di chiave alterata) la sostanziale mera riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, risultando, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefano Palla ;1-5-1 E7-3 IN 0sITATA