Ordinanza — n. 32014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONICA ANDREEA ELISABETA (CUI 04CL31-113) nato a BUCAREST( ROMANIA) il 09/11/1986 avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E! IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Forlì il 16 giugno 2016, nei confronti di Andreea Elisabeta Simonica, in rellazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo a) e art. 73, comma 1 e 1-bis lett. a), TU n. 309 del 1990, ritenuto per quest'ultimo reato la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, TU n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1.La censura in punto di responsabilità con riferimento al capo a, è manifestamente infondata posto che la sentenza di secondo grado spiega con motivazione esauriente e logica che questa trova fondamento nel reperimento della refurtiva ma anche nelle immagini estrapolate dalla registrazione operata attraverso videosorveglianza che ha immortalato l'azione. 3.2.Quanto alla deduzione relativa all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., si tratta di censura non devoluta con l'impugnazione (come si ricava dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame di cui a pag. 1 della sentenza di secondo grado), dunque inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONICA ANDREEA ELISABETA (CUI 04CL31-113) nato a BUCAREST( ROMANIA) il 09/11/1986 avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E! IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Forlì il 16 giugno 2016, nei confronti di Andreea Elisabeta Simonica, in rellazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo a) e art. 73, comma 1 e 1-bis lett. a), TU n. 309 del 1990, ritenuto per quest'ultimo reato la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, TU n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, denunciando con un unico motivo, violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di furto aggravato, contestato al capo a, mancandlo la prova della sottrazione del personal computer dall'esercizio commerciale e del contributo materiale apportato, tenuto conto che la refurtiva era stata reperita presso l'abitazione che, comunque, l'imputata divideva con il suo convivente. Si contesta, poi, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. tenuto conto che per cose esposte alla pubblica fede deve farsi riferimento a cose mobili lasciate prive di custodia diretta del proprietario, diversamente opinando in caso di vigilanza praticata dagli addetti in modo continuo e diretto, risultando presso l'esercizio commerciale sistema di videosorveglianza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1.La censura in punto di responsabilità con riferimento al capo a, è manifestamente infondata posto che la sentenza di secondo grado spiega con motivazione esauriente e logica che questa trova fondamento nel reperimento della refurtiva ma anche nelle immagini estrapolate dalla registrazione operata attraverso videosorveglianza che ha immortalato l'azione. 3.2.Quanto alla deduzione relativa all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., si tratta di censura non devoluta con l'impugnazione (come si ricava dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame di cui a pag. 1 della sentenza di secondo grado), dunque inammissibile.
Ed invero, è noto l'orientamento costante di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940) non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefàqo Pa tj''‘11'5 rjt g;.---6 IN