Ordinanza — n. 32013/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 giugno 2018, nei confronti di Michel Mazzoni, in relazione ai reati di cui ai capi A (tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dall'effrazione) e B (ricettazione di un ciclomotore), riqualificato il reato di cui al capo B in furto semplice, alla pena di anno uno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa per il capo A, nonché di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il capo B come riqualificato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32013/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 3.2.11 secondo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente e motivatamente negate dai giudici di merito, con giustificazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (esistenza di precedenti penali, comportamento contemporaneo al reato con riferimento al capo A, entità del danno arrecato).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 giugno 2018, nei confronti di Michel Mazzoni, in relazione ai reati di cui ai capi A (tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dall'effrazione) e B (ricettazione di un ciclomotore), riqualificato il reato di cui al capo B in furto semplice, alla pena di anno uno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa per il capo A, nonché di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il capo B come riqualificato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. contestato al capo A, nonché vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità del trattamento sanzionatorio come rideterminato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 primo motivo, nella parte in cui censura la motivazione come mera riproposizione delle argomentazioni del primo giudice senza vaglio dei motivi di appello, né dell'alternativa prospettazione difensiva è versato in fatto e, comunque, sollecita la rilettura dei dati probatori già valutati dai convergenti provvedimenti di merito, non consentita in sede di legittimità. E' noto, invero, che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ovvero degli esiti delle prove raccolte, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 3.2.11 secondo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente e motivatamente negate dai giudici di merito, con giustificazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (esistenza di precedenti penali, comportamento contemporaneo al reato con riferimento al capo A, entità del danno arrecato).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente B lura C laselie3 •DEP IN