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Ordinanza — n. 32011/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32011/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERANI MATTIA nato a FIRENZE il 12/10/1987 avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dì Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Lucca, in data 13 luglio 2015 nei confronti di Mattia Verani, in relazione ai reati di cui ai capi A (lesioni personali aggravate, così riqualificato il delitto di tentato omicidio aggravato) e B (artt. 61 n. 1, 582, 585, in relazione all'art. 577, comma 1 n. 2 e 4, cod. pen.) con la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 1, 582, 585, in relazione all'art. 577, comma 1 n. 2 e 4, cod. pen.) con la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva identificazione credibile accertamento inesatto dei fatti testimonianza della vittima riconoscimento di un figlio informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
3.3.11 terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente e motivatamente negate dai giudici di merito, con giustificazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
(assenza di elementi positivi, assenza di resipiscenza, nonché di volontà risarcitoria, quanto alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., allarme sociale del fatto, danno cagionato alle vittime, capacità a delinquere dell'imputato per l'entità della sanzione irrogata).
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERANI MATTIA nato a FIRENZE il 12/10/1987 avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dì Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Lucca, in data 13 luglio 2015 nei confronti di Mattia Verani, in relazione ai reati di cui ai capi A (lesioni personali aggravate, così riqualificato il delitto di tentato omicidio aggravato) e B (artt. 61 n. 1, 582, 585, in relazione all'art. 577, comma 1 n. 2 e 4, cod. pen.) con la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio dì motivazione in ordine alla valutazione dì attendibilità dei riconoscimenti operati delle persone offese, nei confronti dell'imputato. Ciò attraverso un atto di ricognizione informale in dibattimento (svolto a quattro anni di distanza dal fatto), diversamente da quanto avvenuto nelle immediatezze, momento in cui il Veranì, non sarebbe stato riconosciuto in fotografia. Tanto, come emergerebbe da sommarie informazioni testimoniali rese dalle vittime, in epoca più prossima ai fatti (il 6 marzo 2011) e considerata la mancata individuazione fotografica da parte del teste Capra, all'udienza del 19 maggio 2015. 2.1.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia inosservanza di norme processuali sancite in tema di utilizzabilità e inammissibilità con correlato vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Chiaromonti in data 6 giugno 2011, acquisite ex art. 238 comma 4, cod. proc. pen. in assenza di consenso all'utilizzabilità, come dedotto con l'atto di appello rimasto, sul punto, privo di risposta. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 primo motivo è versato in fatto e, comunque, attinge il giudizio di attendibilità dell'individuazione di persona, svolto in sede di merito, con motivazione non manifestamene illogica e coerente, dunque non censurabile in sede di legittimità non essendo incorso, il giudice di appello, in manifeste contraddizioni. Si è notato in giurisprudenza, con riferimento al riconoscimento fotografico, che l'affidabilità di detto atto, deriva, invero, dall'attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041;

Sez. 6, n. 17747 del 15/02/2017, Buonaurío, Rv. 269876; Sez. 5, n. 9505 d& 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò in quanto la valutazione dell'operata individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, anche se in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto, liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del dichiarante che ne ha riferito. In via generale, poi, anche in relazione all'individuazione di persona, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che detta individuazione, sia personale che fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione.

Sicché, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437, che riprende identico principio di Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173), Orbene, nel caso di specie risulta dalla pronuncia impugnata che, in sede di giudizio direttissimo per il reato di rissa, svolto a seguito dell'arresto dell'imputato la sera dei fatti, il 6 marzo 2011, il Verani era stato riconosciuto da una delle vittime in aula in termini di certezza, come autore dell'accoltellamento.

Risulta, poi, altra individuazione fotografica con esito positivo, nelle immediatezze da parte dell'altra vittima Carddlo. Inoltre, la Corte d'appello ha valutato anche il dato del mancato rinascimento fotografico dell'imputato il 19 maggio 2015, attribuendo l'esito negativo alla distanza temporale tra l'atto e i fatti. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza di merito impugnata non ha utilizzato la prova dichiarativa della cui inutilizzabilítà si discute. 3.3.11 terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente e motivatamente negate dai giudici di merito, con giustificazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (assenza di elementi positivi, assenza di resipiscenza, nonché di volontà risarcitoria, quanto alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., allarme sociale del fatto, danno cagionato alle vittime, capacità a delinquere dell'imputato per l'entità della sanzione irrogata).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara