Sentenza — n. 32010/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Perugia ha, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace in sede del 16 aprile 2018, con la quale Leonardo Giombini è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. art. 612 cod. pen., oltre accessori, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Sentenza — n. 32010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: art. 612 cod. pen., oltre accessori, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOMBINI LEONARDO nato a PERUGIA il 11/08/1964 avverso la sentenza del 03/09/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Perugia ha, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace in sede del 16 aprile 2018, con la quale Leonardo Giombini è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. art. 612 cod. pen., oltre accessori, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'intervenuta remissione di querela e la contestuale accettazione dell'imputato, chiedendo emettersi relativa declaratoria.
3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione dei reati per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2.
Nel caso in esame, risulta che, con verbale redatto dalla Questura di Perugia il 19 gennaio 2021, i procuratori speciali delle parti hanno rispettivamente rimesso la querela ed accettato l'atto abdicativo. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».
Ne consegue l'improcedibilità del reato ascritto al Giombini, con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata.
4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Giombini Leonardo. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente - Aless,2(ndrina Tudino Ste:53) D IN EPOSI