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Ordinanza — n. 32009/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32009/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32009/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, il Gup del Tribunale di Pavia ha applicato a Brenda Ruberti, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato e uso indebito del bancomat, provento del primo delitto. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore della ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. e alla ritenuta congruità della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato e uso indebito del bancomat, provento del primo delitto. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore della ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. e alla ritenuta congruità della pena.

Parole chiave

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licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa impugnazione della cancellazione motivi di cassazione cancellazione dall'albo avvocati censura formulata in modo carente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI BRENDA nato a CREMONA il 13/06/1993 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Gup del Tribunale di Pavia ha applicato a Brenda Ruberti, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato e uso indebito del bancomat, provento del primo delitto.

2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore della ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. e alla ritenuta congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ia ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Stefal Ila hDEPOS1T