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Ordinanza — n. 32008/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32008/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32008/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: USCIERI MAICOL nato a CITTADELLA il 21/10/1984 USCIERI CRISTINA nato a CAMPOSAMPIERO il 22/07/1984 GATTUSO FRANCESCA nato a VICENZA il 07/08/1981 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; , /

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen,. Il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'impugnazione, decorrente dal sessantesimo giorno successivo (11 settembre 2019) alla data di deliberazione della sentenza impugnata, tempestivamente depositata, è, invero, scaduto il 25 ottobre 2019, mentre il ricorso proposto nell'interesse di Cristina Uscieri risulta depositato il 5 novembre 2019 e l'impugnazione dei coimputati Maicol Uscieri e Francesca Gattuso il 22 novembre 2019, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni.

Parole chiave

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inchiesta penale promozione dell'accusa penale altri capi d'accusa allegazioni di persecuzione contraddittorie indagine su reati finanziari istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: USCIERI MAICOL nato a CITTADELLA il 21/10/1984 USCIERI CRISTINA nato a CAMPOSAMPIERO il 22/07/1984 GATTUSO FRANCESCA nato a VICENZA il 07/08/1981 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; , /

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cristina Uscieri, Maicol Uscieri e Francesca Gattuso ricorrono, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 26 ottobre 2018, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati - i primi due - di tentato furto aggravato e - la terza - di calunnia, rideterminato il trattamento sanzionatorío irrogato al secondo, confermando nel resto.

2. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen,. Il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'impugnazione, decorrente dal sessantesimo giorno successivo (11 settembre 2019) alla data di deliberazione della sentenza impugnata, tempestivamente depositata, è, invero, scaduto il 25 ottobre 2019, mentre il ricorso proposto nell'interesse di Cristina Uscieri risulta depositato il 5 novembre 2019 e l'impugnazione dei coimputati Maicol Uscieri e Francesca Gattuso il 22 novembre 2019, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino SteIo Pa I N 6