Ordinanza — n. 32007/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAngelo Giumento chiede, con atto a firma del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del tribunale in sede del 19 settembre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUMENTO ANGELO nato a SAN CATALDO il 02/01/1980 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ((
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Angelo Giumento chiede, con atto a firma del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del tribunale in sede del 19 settembre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017,, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a censurare - nel primo motivo - violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, proponendo una personale riedizione delle prove e senza confrontarsi con l'analitica confutazione delle doglianze introdotte con l'appello, resa nella sentenza impugnata. 2.3.
Il secondo motivo è aspecifico, limitandosi il ricorrente ad avversare il diniego delle attenuanti generiche, senza specificare quale positivo elemento, decisivo sul punto, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente ignorato, in presenza di una specifica motivazione che ha implicitamente disatteso la rilevanza delle condizioni di salute dell'imputato, reputate recessive nella complessiva valutazione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrina Tudino Stef7F1. IN CANCULLERIA