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Ordinanza — n. 32006/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32006/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32006/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Corman Dimitriu chiede, con atto a firma del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Rimini del 23 maggio 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni, possesso di un falso passaporto e resistenza, rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 24 luglio 2018, irrevocabile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32006/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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scemata imputabilità responsabilità penale false dichiarazioni senza giuramento gravi addebiti penali denuncia mendace corresponsabilità della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORMAN DUMITRU nato il 13/10/1990 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Corman Dimitriu chiede, con atto a firma del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Rimini del 23 maggio 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni, possesso di un falso passaporto e resistenza, rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 24 luglio 2018, irrevocabile.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a censurare l'entità degli aumenti disposti, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati per cui si procede, sulla pena già irrogata nella sentenza irrevocabile indicata ed a fronte di specifica motivazione sull'intensità del dolo, svolgendo rilievi in fatto sulla dinamica dell'azione e senza specificare quali elementi rivelerebbero l'irragionevolezza dell'esercizio del potere giudiziale di commisurazione della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. (Se2:. 5, n. 32511 del 14/10/2020, RADOSAVLIEVI, Rv. 279770). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale andrina Tudino E"71;&S, I TA TA S t 3,,ny 1l 21/1->- IN C