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Ordinanza — n. 32005/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32005/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32005/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Silvio Gatti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Voghera del 2 marzo 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di Valter Argentiero.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. pen, art. 594 cod. pen; Ordinanza — n. 32005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha escluso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace per vizi della motivazione (V. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza attendibilità dei testimoni luogo del reato gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. pen
Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. pen.
art. 594 cod. pen
Il ricorrente cotesta difetto di correlazione tra accusa e sentenza per avere il Giudice d'appello trascritto in epigrafe il capo di imputazione relativo all'art. 594 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTI SILVIO nato a VOGHERA il 28/12/1973 avverso la sentenza del 08/01/2019 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; /7

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Silvio Gatti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Voghera del 2 marzo 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di Valter Argentiero.

2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. pen. quanto all'affermazione di responsabilità è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. peri., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); per altro verso, la doglianza non può essere fatta valere nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha escluso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace per vizi della motivazione (V. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417).

3. Il primo motivo è, invece, del tutto aspecifico. Il ricorrente cotesta difetto di correlazione tra accusa e sentenza per avere il Giudice d'appello trascritto in epigrafe il capo di imputazione relativo all'art. 594 cod. pen., per il quale l'imputato è stata assolto in primo grado, senza confrontarsi con il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, esclusivamente limitati al reato di minaccia per cui si procede. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessapit