Ordinanza — n. 32004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPasquale Zito chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede del 5 ottobre 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di Annina Cassano, oltre statuizioni accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO PASQUALE nato a PAOLA il 16/05/1950 avverso la sentenza del 21/12/2018 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pasquale Zito chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede del 5 ottobre 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di Annina Cassano, oltre statuizioni accessorie.
2. Il ricorso - così come ribadito nella memoria trasmessa alla Cancelleria - è inammissibilmente formulato. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, iGaltelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a dedurre vizio della motivazione quanto all'attendibilità della persona offesa, senza segnalare specifici profili di criticità e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con ampia motivazione, le censure svolte sul punto con l'appello. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessari.drrira Tudino Stefne i