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Ordinanza — n. 32003/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Casafina chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 19 febbraio 2009, statuito da questa Corte con sentenza n.22852/2018 limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato per il reato sub a) - ha rideterminato la pena, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentatì ì rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822); ed il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza delle attenuanti con la recidiva, nonostante il divieto statuito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen..

Parole chiave

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responsabilità penale responsabilità penale dei minori prova del dolo accusa penale grado di colpa scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAFINA FRANCESCO nato a ANDRIA il 13/04/1967 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; C___t'fFc'l • I.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Francesco Casafina chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 19 febbraio 2009, statuito da questa Corte con sentenza n.22852/2018 limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato per il reato sub a) - ha rideterminato la pena, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentatì ì rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822); ed il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza delle attenuanti con la recidiva, nonostante il divieto statuito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen..

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedìmento ed al versamento dì una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale7andrina Tudino Stef7 P j l DEPOSíTATA IN C