Cassation appeal dismissed as inadmissible because the civil party lacked standing and failed to authenticate the signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible without formalities due to a lack of standing and procedural defects. Although the lower court had partially reformed a decision regarding the prescription of assault charges, the appellant, Placido Scattolin, failed to meet strict signature authentication requirements mandated for cassation petitions. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and ordered the appellant to pay the costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a subject lacking standing or if the signature is not authenticated by a qualified defense attorney expressing the intent to adopt the grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SCATTOLIN PLACIDO nato a SAONARA il 15/10/1940 nel procedimento a carico di: CUCUZZELLA GIOVANNI nato a UDINE il 29/11/1953 avverso la sentenza del 26/03/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni ascritto a Giovanni Cucuzzella, confermando le statuizioni civili, dichiarato inammissibile l'appello della parte civile.
2. Ricorre avverso la sentenza personalmente la parte civile Placido Scattolin.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 11 giugno 2019 personalmente dalla parte civile, Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile è, invero, necessario che la firma sia autenticata dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che quest'ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi (Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048). 4, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrina Tudino Stef íDEPO T Al