Ordinanza — n. 31999/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAClaudia Calafato e Antonella Ferro chiedono, con unico atto a firma del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala del 28 settembre 2017, con la quale le medesime sono state condannate alla pena di giustizia per i reati loro ascritti, assolto le imputate dal fatto sub b) e, qualificato il delitto di cui al capo c) nella forma del tentativo, ha rideterminato per entrambe la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 614 cod. pen; Ordinanza — n. 31999/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibilmente formulati. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); e le ricorrenti si limitano a dedurre violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria riguardo il reato di cui all'art. 614 cod. pen. senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con ampia motivazione, le censure svolte sul punto con l'appello. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALAFATO CLAUDIA nato a MAZARA DEL VALLO iii 21/10/1978 FERRO ANTONELLA nato a AGRIGENTO il 22/11/1991 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Claudia Calafato e Antonella Ferro chiedono, con unico atto a firma del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala del 28 settembre 2017, con la quale le medesime sono state condannate alla pena di giustizia per i reati loro ascritti, assolto le imputate dal fatto sub b) e, qualificato il delitto di cui al capo c) nella forma del tentativo, ha rideterminato per entrambe la pena.
2. I ricorsi sono inammissibilmente formulati. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); e le ricorrenti si limitano a dedurre violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria riguardo il reato di cui all'art. 614 cod. pen. senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con ampia motivazione, le censure svolte sul punto con l'appello. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma,, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres dente Alessfndrina Tudino STE-7I 30SITATA Stefm IN CANC