Ordinanza — n. 31997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Lo Grasso chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala del 7 marzo 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia, rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è, del pari, generico. Il ricorrente contesta, del tutto assertivamente, il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza censurare alcun punto della motivazione rassegnata al riguardo. 2.3. Il terzo motivo è del tutto aspecifico, limitandosi il ricorrente ad avversare il diniego delle attenuanti generiche, senza specificare quale positivo elemento, decisivo sul punto, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente ignorato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GRASSO FRANCESCO nato a MARSALA il 24/01/1947 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Francesco Lo Grasso chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala del 7 marzo 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di minaccia, rideterminato la pena.
2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a dedurre - con il primo motivo - vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, svolgendo generiche ed astratte critiche, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con ampia motivazione, le censure riguardo l'attendibilità della persona offesa, richiamando le conformi dichiarazioni testimoniali. 2.2.
Il secondo motivo è, del pari, generico. Il ricorrente contesta, del tutto assertivamente, il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza censurare alcun punto della motivazione rassegnata al riguardo. 2.3. Il terzo motivo è del tutto aspecifico, limitandosi il ricorrente ad avversare il diniego delle attenuanti generiche, senza specificare quale positivo elemento, decisivo sul punto, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente ignorato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessafidrina Tudino StefA.no Palla IN C