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Sentenza — n. 31996/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31996/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31996/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Akinola Muiz Ayinla chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2013 limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen., e per i fatti successivi al 19 dicembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31996/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen., e per i fatti successivi al 19 dicembre 2019.

Parole chiave

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principio accusatorio asserzione difendibile censura dell'accertamento dei fatti allegazioni d'asilo contraddittorie deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Akinola Muiz Ayinla chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2013 limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen., e per i fatti successivi al 19 dicembre 2019.
art. 161 cod. proc. pen
Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato il 31 agosto 2018, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AKINOLA MUIZ AYINLA nato il 20/08/1970 avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Akinola Muiz Ayinla chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2013 limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen., e per i fatti successivi al 19 dicembre 2019.

2. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato il 31 agosto 2018, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata. Le deduzioni inerenti il vulnus giustificativo derivante dall'assoluzione dell'imputato dal reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. in relazione alla esibizione di fotocopie di documenti falsi, rispetto al delitto di sostituzione di persona ritenuto in sentenza s'appalesa, effettivamente, controvertibile, alla luce delle modalità di attivazione delle utenze wind in contestazione.

3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alesandrina Tudino Stefano rb-E P O S TA i IN CANCELLE