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Ordinanza — n. 31994/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31994/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31994/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Simonetta Longo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 7 ottobre 2015, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. in relazione alle false attestazioni di generalità rese per l'accesso ai colloqui con il detenuto Roberto Petrucci.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 31994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione verdetto di colpevolezza asserzione difendibile allegazioni di persecuzione contraddittorie risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Simonetta Longo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 7 ottobre 2015, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La ricorrente contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 496 cod. pen
- e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO SIMONETTA nato a ROMA il 29/05/1956 avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Simonetta Longo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 7 ottobre 2015, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. in relazione alle false attestazioni di generalità rese per l'accesso ai colloqui con il detenuto Roberto Petrucci.

2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce mancata assunzione di prova decisiva in riferimento al diniego dell'audizione di un teste de relato, del tutto generico. La ricorrente assume che siffatta audizione, resasi necessaria all'esito dell'esame dell'agente di polizia penitenziaria che aveva confermato lo stato depressivo del detenuto, sarebbe stata determinante al fine di comprovare la causa di giustificazione dello stato di necessità, dalla medesima prospettato, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che, nel ritenere indimostrata una condizione di pericolo per l'incolumità, ha espressamente escluso che fonti dichiarative potessero comprovare siffatto status, in assenza di elementi certi e precostituiti, in linea con lo standard dimostrativo delle cause di esclusione dell'antigiuridicità (V.

Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356). Dalla stessa prospettazione della ricorrente non è dato evincere, pertanto, il carattere di decisività della prova, nell'accezione di prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. contestando la qualificazione giuridica del fatto, mentre integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ad agenti della polizia penitenziaria, nel corso del servizio di accreditamento dei soggetti ammessi a colloquio con detenuti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, a cui il diritto di visita è condizionato; ciò in quanto il personale della polizia penitenziaria riveste la qualifica di pubblico ufficiale nelle fasi di identificazione delle persone ammesse alla struttura penitenziaria e di annotazione dei relativi accessi, perchè esercita una funzione accertativa e certificativa (V. ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino StefPal FD E P