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Ordinanza — n. 31991/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding plea agreement and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were either outside the scope of permissible challenges or too generic. The appellant challenged a plea agreement sentence and alleged recidiva without providing specific allegations or legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and autonomy under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences must cite specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; generic invocations without specific allegations render the appeal inadmissible for lack of autonomy.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement sentence specific grounds requirement recidiva challenge procedural autonomy uso di false generalità denuncia mendace revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co.
Art. 1, co. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co.
Art. 444 e ss., cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI LAMJED nato il 06/07/1974 avverso la sentenza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza dì cui in epigrafe, il Tribunale di Verona ha applicato a Ben Ali Lamjed, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen..

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Verona, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in riferimento all'art.129 cod. proc. pen., all'entità della pena ed alla recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n, 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2.

Nel caso in esame, mentre le prime due censure sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge, la questione afferente la recidiva e la qualificazione giuridica del fatto sono genericamente formulate, limitandosi il ricorrente ad evocarne il titolo, e non supportate da allegazione alcuna, con conseguente difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto l'impugnazione determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'il maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales andrina Tudino Stefano Pal rà,