Ordinanza — n. 31990/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonietta Angelucci chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede del 5 dicembre 2017, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali, oltre accessori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31990/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELUCCI ANTONIETTA nato a CASALBORDINO il 20/09/1950 avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Antonietta Angelucci chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede del 5 dicembre 2017, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali, oltre accessori.
2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); e la ricorrente si limita a dedurre vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, svolgendo generiche ed astratte critiche, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con ampia motivazione, le censure riguardo l'attendibilità della persona offesa, richiamando le conformi dichiarazioni testimoniali e l'esito dei referti prodotti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consi9jjere estensore Il Presidente Ales andrina Tudino Ste iN d Tu TA I CANCELLERIA