Ordinanza — n. 31989/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEmanuele Ferrara chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 29 giugno 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il 20 luglio 2010. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Con unico motivo, il ricorrente deduce la prescrizione del reato, asseritamente maturata il 21 aprile 2019, operando un computo non attendibile, in quanto il procedimento è rimasto sospeso per complessivi giorni 583, con conseguente decorso del termine estintivo il 12 luglio 2019, successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 31989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., commesso il 20 luglio 2010. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Con unico motivo, il ricorrente deduce la prescrizione del reato, asseritamente maturata il 21 aprile 2019, operando un computo non attendibile, in quanto il procedimento è rimasto sospeso per complessivi giorni 583, con conseguente decorso del termine estintivo il 12 luglio 2019, successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA EMANUELE nato a NOCERA INFERIORE il 27/07/1990 avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Emanuele Ferrara chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 29 giugno 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il 20 luglio 2010. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Con unico motivo, il ricorrente deduce la prescrizione del reato, asseritamente maturata il 21 aprile 2019, operando un computo non attendibile, in quanto il procedimento è rimasto sospeso per complessivi giorni 583, con conseguente decorso del termine estintivo il 12 luglio 2019, successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Stef” pa I cidtk. , c I 2