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Ordinanza — n. 31987/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Frank Trazamah chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 26 giugno 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati ascrittigli, assolto l'imputato dal delitto di ricettazione sub b) e rideterminato la pena per le residue. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Con unica censura, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione nella misura in cui all'assoluzione dal reato di ricettazione di una tessera è seguita la conferma della condanna per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, asserendo trattarsi di oggetti necessari alle quotidiane esigenze di vita di persona disagiata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile inganno sull'identità falsa dichiarazione della parte carenza di credibilità oggettiva prova del DNA testimone anonimo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAZAMAH FRANK nato il 01/02/1987 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Frank Trazamah chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 26 giugno 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati ascrittigli, assolto l'imputato dal delitto di ricettazione sub b) e rideterminato la pena per le residue. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Con unica censura, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione nella misura in cui all'assoluzione dal reato di ricettazione di una tessera è seguita la conferma della condanna per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, asserendo trattarsi di oggetti necessari alle quotidiane esigenze di vita di persona disagiata.

Premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra- testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, 2017, Sanfilippo, Rv. 271635), dalla lettura della decisione impugnata emerge, all'evidenza, che l'assoluzione - per difetto dell'elemento soggettivo - dal reato sub b) non introduce alcuna tensione argomentativa nella ritenuta incompatibilità del porto con le dedotte esigenze di vita, avendo la Corte territoriale valorizzato le modalità della detenzione delle forbici, tali da renderle strumento di dissuasione, in tal modo escludendo incensurabilmente la plausibilità del preteso motivo.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Al