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Ordinanza — n. 31984/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new legal reasoning. The appellant's complaints regarding criminal liability and sentencing mitigation were deemed fact-based rather than legal, violating the principle that the cassation court reviews only the relationship between motivation and decision, not the factual evaluation itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected in the appellate judgment, failing to offer a specific and arguable legal critique.

Parole chiave

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inadmissibility repetition of arguments cassation review factual evaluation legal merit procedural costs criminal liability responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995
207944); infatti, pur essendo formalmente riferita al vizio di violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLA ALESSANDRO nato a CATANIA il 10/10/1969 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANIDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alessandro Palla chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 19 aprile 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 7, I. n. 386 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Nel quadro così delineato, la censura concernente l'affermazione di responsabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita al vizio di violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura, il ricorrente deduce il ragionevole dubbio sulla data di emissione dell'assegno formulando mere ipotesi, non contraddette da obiettive allegazioni, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.2.3.

Il secondo motivo è del tutto aspecifico, limitandosi il ricorrente a contestare il diniego delle attenuanti generiche senza specificare quale positivo elemento, decisivo in riferimento al trattamento sanzionatorio, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente ignorato. Quanto ai benefici, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello non risulta che ne sia stata richiesta la concessione, con conseguente preclusione all'odierna deduzione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside