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Ordinanza — n. 31983/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31983/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovanni Acampora chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 3 dicembre 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31983/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118); condizioni non prospettate, all'evidenza, nella specie.

Parole chiave

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considerazioni di protezione ambientale adempimento dei presupposti legali controllo dell'inquinamento autorizzazione in materia di protezione della natura violazione degli oneri dell'autorizzazione inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACAMPORA GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 13/06/1972 avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giovanni Acampora chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 3 dicembre 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Nel quadro così delineato, la censura concernente l'affermazione di responsabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita al vizio di violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla consumazione del reato, mentre N controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.2.3.

Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118); condizioni non prospettate, all'evidenza, nella specie.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente - Alessandr.na Tudino Stef bE) E