Ordinanza — n. 31981/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Giuliano, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'Il ottobre 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt.485, 494, 611 e 646 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31981/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a MESSINA il 24/12/1963 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Giuliano, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'Il ottobre 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt.485, 494, 611 e 646 cod. pen..
2. Il primi quattro motivi, con i quali si deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione dì responsabilità, sono inammissibili in quanto propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una 'rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessìmone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv, 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Nel quadro così delineato, il ricorrente propone una rielaborazione personale dei fatti e delle prove, mentre le conformi sentenze di merito hanno analiticamente disaminato i profili evidenziati, con un percorso argomentativo insindacabile nella presente sede di legittimità, 3. Il quinto motivo è del tutto aspecifico, limitandosi il ricorrente a contestare l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, senza specificare quale positivo elemento, decisivo in riferimento al trattamento sanzionatorio, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente ignorato.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessarídrina Tudino Stefpno P la , I