Ordinanza — n. 31980/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLAOLUWA SAMUEL nato il 15/03/1978 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; MOTIVI DELLA DIECISIONE 1. Samuel Olaoluwa chiede, con atto personalmente sottoscritto, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale rifora della sentenza del Tribunale in sede del 4 aprile 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di danneggiamento e lesioni, concesso l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente e rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 89 cod. pen, art. 571 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLAOLUWA SAMUEL nato il 15/03/1978 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; MOTIVI DELLA DIECISIONE 1. Samuel Olaoluwa chiede, con atto personalmente sottoscritto, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale rifora della sentenza del Tribunale in sede del 4 aprile 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di danneggiamento e lesioni, concesso l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente e rideterminato la pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1I lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato, poiché personalmente sottoscritto dall'imputato. 2.1. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione anche rispetto alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Step g? à t D P C) I TA