Ordinanza — n. 31979/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFER NGONE nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; MOTIVI DELLA DIIECISIONE 1. Ngone Mafer chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno del 6 giugno 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, revocato la confisca di una somma di denaro, confermando nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 31979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFER NGONE nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; MOTIVI DELLA DIIECISIONE 1. Ngone Mafer chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno del 6 giugno 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, revocato la confisca di una somma di denaro, confermando nel resto.
2. L'unica censura, con la quale si deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato sub a), è inammissibile in quanto propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure„ il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Nel quadro così delineato, il ricorrente svolge argomentazioni non lineari riguardo un'asserita ed indimostrata insussistenza della falsa dichiarazione di generalità, pacificamente ammessa dall'imputato, evocando precedenti ed analoghe fase attestazioni e postulando, del tutto assertivamente, la sottovalutazione di un documento, formato in Spagna, riproduttivo dei dati declinati agli operanti, mentre le conformi sentenze di merito hanno analiticamente disaminato i profili evidenziati, con un percorso argomentativo insindacabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il ConsigRere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Stegrlo IIN )D