Ordinanza — n. 31978/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMarco De Bastiani chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno del 6 giugno 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni minaccia ed ingiurie, assolto l'imputato dall'ultimo fatto e rideterminato la pena, oltre statuizioni accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BASTIANI MARCO nato in Svizzera il 25/09/1963 avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marco De Bastiani chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno del 6 giugno 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni minaccia ed ingiurie, assolto l'imputato dall'ultimo fatto e rideterminato la pena, oltre statuizioni accessorie.
2. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
LI, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 1J, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Nel quadro così delineato, il ricorrente ripercorre l'istruttoria, proponendone una soggettiva reinterpretazione ed evidenziando asseriti contrasti tra la deposizione della persona offesa ed i testi, mentre le conformi sentenze di merito hanno analiticamente disaminato i profili evidenziati, con un percorso argomentativo insindacabile nella presente sede di legittimità.
3. E', del pari, aspecifica l'ulteriore censura. Nel criticare la ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni, il ricorrente incorre, ancora una volta, nell'incursione nel fatto, pretendendo di ravvisare criticità nella prova del dolo evocando il rapporto tra le parti e postulando una mera intenzione pretensiva ex ante, invece approdata ad una fisica aggressione, con conseguenze previste e, dunque, volute (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessand