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Sentenza — n. 31977/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31977/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31977/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Edvins Abdulovs chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha, in riforma della sentenza del tribunale in sede del 12 gennaio 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di ricettazione e attestazione di false generalità, assolto l'imputato dall'imputazione sub a) e rideterminato il trattamento sanzionatorio per la residua contestazione di cui all'art. 495 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen..

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale remissione della pena verdetto di colpevolezza impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 161 cod. proc. pen
Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDULOVS EDVINS nato il 16/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Edvins Abdulovs chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha, in riforma della sentenza del tribunale in sede del 12 gennaio 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di ricettazione e attestazione di false generalità, assolto l'imputato dall'imputazione sub a) e rideterminato il trattamento sanzionatorio per la residua contestazione di cui all'art. 495 cod. pen..

2. Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen. in epoca antecedente la deliberazione della sentenza impugnata. Dal testo della sentenza di primo grado, risulta che i fatti si sono consumati il 14 settembre 2010. Ne consegue come la Corte d'appello abbia deliberato la decisione il 30 gennaio 2019, successivamente al decorso del termine massimo (14 marzo 2018) di estinzione del reato.

3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessarycfrina Tudino Stefano Pal ' S !TATA 1\; CANCELLER