Sentenza — n. 31973/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFedora Ortis chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Gorizia ha, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Monfalcone del 3 maggio 2012, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni, ridotto la pena, esclusa la contestata recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reatatprescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen. in epoca antecedente la deliberazione della sentenza impugnata. Dal testo della sentenza di primo grado, risulta che i fatti si sono consumati il 4 settembre 2008. Ne consegue come il Tribunale abbia deliberato la decisione il 18 dicembre 2017, successivamente al decorso del termine massimo (4 marzo 2015) di estinzione del reato.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTIS FEDORA nato a UDINE il 24/05/1936 avverso la sentenza del 18/12/2017 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fedora Ortis chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Gorizia ha, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Monfalcone del 3 maggio 2012, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni, ridotto la pena, esclusa la contestata recidiva.
2. Il reatatprescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen. in epoca antecedente la deliberazione della sentenza impugnata. Dal testo della sentenza di primo grado, risulta che i fatti si sono consumati il 4 settembre 2008. Ne consegue come il Tribunale abbia deliberato la decisione il 18 dicembre 2017, successivamente al decorso del termine massimo (4 marzo 2015) di estinzione del reato.
3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consi_gliere estensore Il Presidente Ale(gs'andrina Tudino :DEP, ::-iiTATA i IN CANCELLER