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Ordinanza — n. 31972/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31972/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31972/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Simone Liotti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 16 giugno 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni in concorso, aggravate dall'uso di un'arma, oltre che dei delitti di violenza privata e danneggiamento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma primo, cod. peri. è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettarone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica reati violenti pubblica istigazione a delinquere agitazione politica minaccia all'ordine pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTI SIMONE nato a ROMA il 17/02/1990 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Simone Liotti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 16 giugno 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni in concorso, aggravate dall'uso di un'arma, oltre che dei delitti di violenza privata e danneggiamento.

2. L'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma primo, cod. peri. è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettarone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla imputazione concorsuale dell'aggravante, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3.2.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce omessa motivazione riguardo l'estensione dell'uso dell'arma, contestata con il gravame, mentre la sentenza impugnata, facendo riferimento alla dinamica dell'azione concorsuale ritratta dall'impianto di registrazione, l'ha implicitamente disattesa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593), mentre il ricorso prospetta solo in via ipotetica l'inconsapevolezza del Liotti. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessàndrina Tudino Stefy9 Pa . ( fl d R-E