Ordinanza — n. 31971/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a VASTO il 10/02/1994 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1.Massimo Bevilacqua chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto del 16 marzo 2016, con la quale il medesimo è stati condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. peri., rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. peri., rideterminato la pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a VASTO il 10/02/1994 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Massimo Bevilacqua chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto del 16 marzo 2016, con la quale il medesimo è stati condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. peri., rideterminato la pena.
2. Il ricorso e inammissibile. L'unico motivo, con il quale sì deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione dì responsabilità, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello, rassegnata nella sentenza impugnata, consta che il ricorrente si era limitato ad invocare l'applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Ne consegue la preclusione della censura svolta con il ricorso di legittimità, in quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura ''a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316, N. 28514 del 2013 Rv. 255577, N. 48416 del 2014 Rv. 261029, N. 6131 del 2016 Rv. 266202, N. 13826 del 2017 Rv. 269745).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore , Il Presidente Aless94drina Tudino Stefp? all 3 ( 4h !DEPOSITATA IN CANCE