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Ordinanza — n. 31969/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31969/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Roberto Cirelli chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara dell'Il aprile 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile l'impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 31969/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom messa in pericolo del bene del figlio risarcimento per atto illecito obbligo di articolare le censure ricorso all'autorità di vigilanza divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROBERTO nato a PESCARA il 08/12/1993 avverso l'ordinanza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Roberto Cirelli chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara dell'Il aprile 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile l'impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.2.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, reiterando argomenti che hanno trovato specifica confutazione nella sentenza di primo grado: il Tribunale ha, invero, correttamente qualificato il fatto, essendo le false generalità dichiarate destinate ad essere riprodotte nel verbale di contestazione della polizia giudiziaria. Ne consegue la rituale declaratoria di inammissibilità dell'appello, privo del critico confronto con l'ordito motivazionale della sentenza di primo grado. 2.

3. Del resto, il ricorrente ripropone la medesima genericità nel ricorso di legittimità, limitandosi, del tutto assertivamente, ad insistere nella invocata qualificazione giuridica.

3. Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Ales ndrina Tudino Il Presidente Stefar o Pa11..a /.. , N